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Modelli di bilancio per il Terzo Settore

I modelli di bilancio del terzo settore distinguono le erogazioni ricevute.

Invitiamo alla lettura di un interessante articolo, dell’avvocato Gabriele Sepio, relativo alla struttura dei bilanci da adottare da parte degli enti e delle associazioni che decideranno di entrare nel Terzo Settore con l’iscrizione al Runts.


Arrivano gli attesi modelli di bilancio per gli enti del Terzo settore (Ets).
Con il decreto attuativo pubblicato sabato 18 aprile in «Gazzetta ufficiale» (Dm 5 marzo 2020) il Ministero del lavoro fissa le linee guida e gli schemi che gli enti dovranno seguire in tema di rendicontazione.

La decorrenza e l’utilizzo
I nuovi modelli dovranno essere adottati per i bilanci relativi agli esercizi successivi alla pubblicazione del decreto, ossia, per gli enti che hanno esercizio sociale coincidente con l’anno solare, dal 2021. Seguono la nuova impostazione contenuta nel Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore o Cts), che all’articolo 13 distingue i bilanci degli enti a seconda delle dimensioni e della natura (commerciale o meno) dell’attività svolta. Gli Ets organizzati in forma di impresa commerciale continueranno a seguire gli schemi del codice civile (a seconda dei casi, bilancio ordinario, semplificato o per le microimprese), mentre per tutti gli altri Ets si guarda al volume di entrate.

Le differenze tra enti
Gli enti più strutturati, con entrate complessivamente superiori a 220mila euro, redigeranno un bilancio di esercizio simile a quello civilistico, composto da tre documenti: lo stato patrimoniale, che definisce la situazione patrimoniale a fine esercizio; il rendiconto di gestione, equivalente del conto economico delle società, con la distinzione dei ricavi e costi dell’esercizio; e la relazione di missione, documento volto ad illustrare le poste di bilancio e fornire informazioni ulteriori, anche al fine di evidenziare l’utilità sociale dell’organizzazione. Quelli più piccoli (con entrate inferiori a 220mila euro), invece, possono scegliere di redigere un semplice rendiconto per cassa (modello D del decreto). Si tratta di un documento unico, privo della relazione di missione, la quale viene sostituita da alcune annotazioni eventuali in calce al rendiconto riguardanti il carattere strumentale e secondario delle attività diverse esercitate e la rendicontazione separata delle entrate/uscite relative alle raccolte fondi che l’ente abbia organizzato nell’esercizio.

L’individuazione degli enti che rientrano nell’una o nell’altra categoria dipende dal volume complessivo di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate conseguiti come risultanti dal bilancio dell’esercizio precedente. A tal fine, come si legge nel decreto, per gli enti «sotto soglia» sono escluse le entrate relative a disinvestimenti (come le alienazioni di immobilizzazioni), in quanto entrate non afferenti alla gestione corrente dell’ente, e quelle relative al reperimento di fonti finanziarie.

I possibili accorpamenti
Gli schemi sono analitici e contengono molteplici voci volte a ricomprendere le varie situazioni che possono prospettarsi nella vita degli enti. Tuttavia, resta una certa flessibilità nella redazione, essendo consentiti raggruppamenti o suddivisioni di voci, così come aggiunte o eliminazioni. Quest’esigenza potrebbe presentarsi proprio per il rendiconto degli enti più piccoli, dove ad esempio potrebbero essere assenti alcune voci (come le entrate/uscite da disinvestimenti o le entrate da distacco del personale), oppure essere accorpate (come le diverse entrate derivanti dagli associati).

Le entrate di natura erogativa
Un altro esempio è rappresentato dalle entrate di natura erogativa. Al riguardo, nei modelli troviamo una ripartizione funzionale, a seconda della destinazione delle erogazioni ad una determinata attività, distinguendosi tra erogazioni liberali pure e semplici (che possono essere utilizzate per qualsiasi attività dell’ente), contributi da cinque per mille (da impiegare per le attività istituzionali) o, ancora, entrate da raccolta fondi (il cui utilizzo dipende dalle finalità della raccolta). Sarà quindi cura dell’ente distinguere a monte i contributi ricevuti al fine di una corretta rappresentazione in bilancio ed una facile comprensione per il lettore.


Fonte: NT+Fisco >