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Incentivo “IO LAVORO”

Con la Circolare n 124 del 26 ottobre 2020, l’INPS ha fornito e indicazioni operative per fruire dell’agevolazione “IO LAVORO”, introdotta dal Decreto Direttoriale ANPAL dell’11 febbraio 2020.
L’agevolazione consiste nell’esonero della contribuzione a carico del datore di lavoro nei limiti di Euro 8.060 annui. In caso di assunzione a tempo parziale l’incentivo è proporzionalmente ridotto.

RAPPORTI DI LAVORO INTERESSATI
L’agevolazione spetta per le
1. assunzioni a tempo indeterminato
2. contratti di apprendistato professionalizzante
3. trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro,
avvenute tra il 1 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020.

REQUISITI DEI LAVORATORI
Il beneficio riguarda assunzioni e trasformazioni di lavoratori che si trovino nelle seguenti condizioni:
1. Disoccupato, ossia soggetto privo di impiego che abbia rilasciato la DID sul sito ANPAL; oppure soggetto con un reddito di lavoro dipendente (fino ad euro 8.175) o autonomo (fino ad euro 4.800) che non sconti Irpef in quanto l’imposta è azzerata dalle detrazioni
2. Se di età superiore a 25 anni, oltre ad essere disoccupati devono risultare privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (nei 6 mesi precedenti l’assunzione non devono essere stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a termine di durata di 6 mesi o a tempo indeterminato, o non devono aver percepito un reddito di lavoro autonomo superiore a 4.800 euro o un reddito assimilato superiore a 8.175 euro
3. Non devono aver avuto un rapporto di lavoro subordinato negli ultimi 6 mesi con lo stesso datore di lavoro che li assume
4. Non devono aver già beneficiato dell’agevolazione in un precedente contratto di lavoro.
In caso di trasformazione si applica solo il requisito di essere privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (da 25 anni di età) e di non aver già beneficiato dell’esonero.

CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL’AGEVOLAZIONE:
A. RISPETTO DELLE NORME POSTE A TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELL’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI
La fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006 di seguito elencate:
− regolarità nell’assolvimento degli obblighi di contribuzione previdenziale;
− assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;
− rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

B. RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE ex art 31 D.Lgs. 150/2015
a) Non deve trattarsi di assunzione effettuata per obbligo di legge o di contratto collettivo
b) Non deve essere violato il principio di precedenza alla riassunzione di altro lavoratore licenziato da rapporto a tempo indeterminato o da un rapporto a termine.
c) Non devono esservi in atto sospensioni dal lavoro connesse a crisi o riorganizzazione aziendale (salvo che l’assunzione riguardi lavoratori con un diverso livello di inquadramento o in una diversa unità produttiva)
d) Non deve trattarsi di lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti da aziende con assetti proprietari coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume.
e) Deve essere rispettato il limite del de minimis (euro 200.000 nel triennio precedente) o l’incremento occupazionale netto nel caso di superamento del de minimis.

Compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione
L’incentivo è cumulabile con le seguenti agevolazioni:
• Assunzione di percettori di reddito di cittadinanza
• Esonero per assunzione stabile di giovani fino a 35 anni
• Incentivi di natura economica introdotti dalle Regioni
Al di fuori di queste ipotesi non è possibile il cumulo con altre agevolazioni.

Procedimento di ammissione
L’incentivo va richiesto ad INPS tramite una domanda preliminare di ammissione all’incentivo sul Portale delle Agevolazioni.
L’INPS verifica la disponibilità di risorse, consulta l’archivio Anpal e il Registro degli Aiuti di Stato e quindi comunica al datore di lavoro la prenotazione dei fondi.
Nel caso di accoglimento dell’istanza di prenotazione il datore di lavoro, entro e non oltre giorni, deve comunicare l’avvenuta assunzione e confermare i fondi prenotati


Per qualsiasi approfondimento in merito alla presente, si prega contattare la Dr.ssa Maria Giovanna Bighelli – 347.6322450.