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Decreto Rilancio: i principali provvedimenti per il terzo settore e i sodalizi sportivi


Locazioni, contributi per la sicurezza e presidi sanitari, liquidità, fondo per il terzo settore, sanificazione degli ambienti di lavoro, erogazione del 5 per mille.
Ecco le misure nella bozza nel testo che coinvolgono direttamente il terzo settore e i sodalizi sportivi

Ci sono numerose misure interamente dedicate al Terzo settore ed al mondo sportivo nel Decreto Rilancio presentato lo scorso 13 maggio e (purtroppo) non ancora pubblicato alla data di redazione della presente nota (18 maggio 2020).

Si tratta di quasi trecento articoli che interessano moltissimi ambiti di intervento e coinvolgono il mondo non profit e quello sportivo in modo diretto e indiretto. Tra le menzioni esplicite, ecco alcuni dei provvedimenti che dovrebbero essere approvati. Il testo è ancora solo una bozza e non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.


Credito di imposta sugli affitti (art. 31). 

È stato disposto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Il credito d’imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale. Quindi ne possono beneficiare tutte le associazioni, di qualsiasi natura, con o senza personalità giuridica. Dubbi per le SSD che svolgono solo attività sportiva a favore dei tesserati in assenza di proventi commerciali.

Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Il credito d’imposta sugli affitti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione anche nel 2020 ma successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. Il soggetto avente diritto al credito d’imposta di cui al presente articolo, in luogo dell’utilizzo diretto dello stesso, può optare per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Il credito d’imposta sugli affitti può, in luogo dell’utilizzo diretto dello stesso, essere ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del DL, saranno definite le modalità attuative.


Contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari (art. 80). 

Si estendono anche agli enti del terzo settore (ma è in dubbio che l’agevolazione sia estesa anche alle ASD) le misure di sostegno per l’acquisto di dispositivi di sicurezza, finora previste solo per le imprese. Si tratta di un contributo dell’importo di 50 milioni di euro da erogare da parte di Invitalia SpA alle imprese ed agli enti del terzo settore per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale. Si segnala, peraltro, che il relativo stanziamento sarebbe già esaurito.


Disposizioni in materia di lavoratori sportivi (art. 105).

Per i mesi di aprile e maggio 2020, è riconosciuta dalla società Sport e Salute SpA, nel limite massimo di 200 milioni di euro per l’anno 2020, un’indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione sportiva (le cui mansioni possono essere anche molto diversificate, includendo: tecnici, istruttori, atleti, collaboratori amministrativi e gestionali), presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le FSN, le DSA, gli EPS riconosciuti dal CONI e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, già attivi alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del DL 17 marzo 2020 n. 18

Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro sono presentate alla società Sport e Salute SpA che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.

I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro possono accedere alla cassa integrazione in deroga ex art. 22 del DL 17 marzo 2020, n. 18 limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane.


Misure temporanee di liquidità (art. 106). 

Le misure dell’art. 1 DL 8 aprile 2020, n. 23 sono estese agli enti non commerciali (quindi tutte le associazioni, di qualsiasi natura), compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività di interesse generale non in regime di impresa.

La misura prevede, in estrema sintesi, la concessione fino al 31 dicembre 2020 della garanzia da parte di SACE S.p.A. in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese, lavoratori autonomi/liberi professionisti nonché enti non commerciali nel limite massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese.

La garanzia è rilasciata per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità dei mutuatari di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi. Il beneficiario non deve rientrare alla data del 31 dicembre 2019 nella categoria delle imprese in difficoltà e alla data del 29 febbraio 2020 non deve risultare segnalato presso il sistema bancario tra le esposizioni deteriorate.

L’importo del prestito assistito da garanzia non può essere superiore al maggiore tra i seguenti elementi: 1) 25 per cento del fatturato annuo dell’impresa relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale; 2) il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio; qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa.

L’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020 ed assume altresì l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. Inoltre, il soggetto finanziatore deve dimostrare che all’esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia l’ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all’ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima della sua entrata in vigore.

Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria.

Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti da bilancio ovvero di dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del decreto se l’impresa non ha approvato il bilancio, si applica una procedura semplificata.


Incremento del Fondo Terzo Settore (art. 107). 

Si incrementa di 100 milioni di euro per l’anno 2020 il fondo previsto dall’art. 72 del Codice del terzo settore per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore al fine di sostenere le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le fondazioni del Terzo settore.


Credito di imposta per spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 130-ter). 

Anche gli enti del terzo settore potranno accedere al credito previsto per il periodo d’imposta 2020 nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020 (art. 64 comma 1 del DL 17 marzo 2020 n. 18). La misura non dovrebbe essere fruibile da parte delle ASD.


Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi (art 131).

L’articolo proroga i termini di ripresa della riscossione previsti dagli articoli 18 e 19 del DL 8 aprile 2020, n. 23, nonché dagli articoli 61 e 62 del DL 17 marzo 2020, n. 18. Il comma 1 proroga il termine di ripresa della riscossione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, all’imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi per i mesi di aprile 2020 e di maggio 2020 a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e degli enti non commerciali, aventi i requisiti previsti dall’articolo 18 del DL 8 aprile 2020, n. 23.

Si tratta dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL in commento e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.

La norma prevede, altresì, che i predetti versamenti vengano effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 30 giugno 2020) ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (in luogo del mese di giugno 2020).

Il comma 2 modifica il comma 1 dell’articolo 19 del DL 8 aprile 2020, n. 23, che prevede in favore dei soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d’imposta, con ripresa della riscossione entro il 31 luglio 2020 ovvero mediante rateizzazione in cinque rate a partire dal mese di luglio 2020. In particolare, si prevede per i predetti soggetti la possibilità di versare le ritenute d’acconto, oggetto della sospensione, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 31 luglio 2020) ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (in luogo del mese di luglio 2020).

Il comma 3, lettera a), n. 1 proroga il termine di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell’articolo 61 del DL 17 marzo 2020, n. 18, a favore degli operatori nazionali di numerosi settori colpiti dall’emergenza da Covid-19. Il termine è prorogato dalla data del 31 maggio 2020 al 16 settembre 2020, con rateizzazione al massimo in quattro rate mensili a partire dalla medesima data del 16 settembre 2020. Invece, gli interventi recati al n. 2 riguardano specificamente le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche; in particolare, la lettera a), proroga di un mese (dal 31 maggio 2020 al 30 giugno 2020) la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, mentre la lettera b), sempre nel n. 2 dispone per le medesime federazioni che il termine della sospensione è prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020, con le medesime modalità di rateizzazione. Il comma 3, lettera b) proroga i termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell’articolo 62, commi 2 e 3 del DL 17 marzo 2020, n. 18, e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 febbraio 2020 dall’attuale termine del 31 maggio 2020 al 16 settembre 2020, con rateazione al massimo in quattro rate mensili a decorrere dalla medesima data del 16 settembre 2020.


Modifiche all’art. 62 del DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 (Art.131-bis).

Il primo comma proroga a tutto il 31 maggio 2020 la sospensione degli adempimenti e degli accertamenti relativi alla verificazione periodica dei misuratori fiscali di cui al DM 22 marzo 1983.

Viene definita con maggior precisione la sospensione degli adempimenti fiscali, diversi dai versamenti in autoliquidazione e di quelli relativi all’applicazione e versamento delle ritenute fiscali. La sospensione degli adempimenti ha efficacia fino al prossimo 31 maggio 2020 ed interessa anche agli enti esonerati dalla trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate del Modello EAS. Sono pertanto sospesi gli adempimenti dei seguenti soggetti: a) enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del CONI che non svolgono attività commerciale; b) associazioni pro-loco che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d’imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro ai quali si applica il regime speciale IVA ed imposte dirette ai sensi della legge n. 398 del 1991 Il Legislatore si dimentica, in questo caso, che il limite è stato elevato a 400.000 euro…); c) organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal DM 25 maggio 1995; d) patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali; e) Onlus, di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997; f) enti destinatari di una specifica disciplina fiscale.

Sono altresì sospesi gli adempimenti dei seguenti soggetti, già autorizzati dalla normativa vigente a trasmettere i propri dati all’Agenzia delle entrate con modalità semplificate: a) associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, diverse da quelle espressamente esonerate; b) associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n. 383 del 2000; c) organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello; d) associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 361 del 2000; e) associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali io Stato ha stipulato patti, accordi o intese; f) movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n. 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo.


Accelerazione del riparto del 5 per mille per l’esercizio finanziario 2019 (art. 167). 

Si anticipano al 2020 le procedure di erogazione relativa all’anno scorso. Questo servirà a dare maggiore liquidità agli enti del terzo settore ed alle ASD (sono escluse dal riparto in oggetto le SSD). Entro il 31 luglio 2020 saranno pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate gli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi al beneficio e l’erogazione del contributo dovrà avvenire entro il successivo 31 ottobre.


Disposizioni in tema di impianti sportivi (art. 210).

La norma intende agevolare le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull’intero territorio nazionale, consentendo loro di non procedere, fino al 30 giugno 2020, al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, che nel periodo in considerazione sono rimasti inutilizzati per causa di forza maggiore. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.

In ragione della sospensione delle attività sportive, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, degli impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti concessori in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l’ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.

Per evitare comportamenti opportunistici a danno della parte più debole, oltre che per arginare un numero elevatissimo di contenziosi che potrebbero riversarsi sui tribunali, il comma 3 introduce il principio una norma di interpretazione autentica secondo la quale la sospensione delle attività sportive, disposta con i vari decreti del Presidente del Consiglio dei ministri è sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, disciplinando così gli effetti di fatti verificatisi (anche) nel passato, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.

A seguito della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell’attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell’impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, può rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle già menzionate misure di sospensione dell’attività sportiva.


Costituzione del “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” (Art.211).

Al fine di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito il “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” le cui risorse sono assegnate all’Ufficio per lo sport per l’adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.

Il finanziamento del predetto Fondo è determinato in misura, comunque, non inferiore a 40 milioni di euro per l’anno 2020, e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.


Modifiche all’art. 88 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (art. 250).

L’art. 88 del DL n. 18/2020 prevede il diritto al rimborso dei titoli di accesso agli eventi spettacolistici annullati per effetto delle limitazioni agli spostamenti ed assembramenti disposte dal Governo. A causa della sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura, gli acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto n. 18/2020 (ma si ritiene nello specifico che il termine dei trenta giorni decorra dalla data di entrata in vigore del decreto in commento) apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza, provvede all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.

La disposizione è stata estesa anche ai titoli di accesso relativi ad eventi sportivi organizzati da associazioni, società sportive, agli altri enti riconosciuti e ai gestori degli impianti sportivi.

Dott. Federico Loda