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Circolare 26 febbraio 2024

NOVITÀ PER LO SPORT DILETTANTISTICO

È stato pubblicato in data 22 febbraio 2024 il decreto del Consiglio dei Ministri (del 26 gennaio 2024) di approvazione del primo elenco delle mansioni necessarie, oltre quelle già previste dalla Legge, per lo svolgimento dell’attività sportiva da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche.

Si tratta delle figure necessarie, ai sensi dei regolamenti sportivi, allo svolgimento dell’attività sportiva e che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 36 del 2021 che ha riformato il
lavoro in ambito sportivo.
Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, in ottemperanza al comma 1ter dell’art. 25 del D.Lgs. n. 36 del 2021, hanno provveduto ad inviare al Dipartimento dello Sport un elenco delle mansioni che, rispetto ai propri regolamenti, si ritiene rientrino tra le mansioni necessarie allo svolgimento delle attività sportive riferite alle attività sportive regolamentate da ciascuna Federazione o Disciplina Sportiva.

Da questo momento, dunque, i sodalizi dilettantistici potranno procedere a contrattualizzare i lavoratori sportivi con maggiori certezze.
Il Decreto di 33 pagine prevede per ciascuna Federazione Sportiva Nazionale e Disciplina Sportiva Associata una tabella composta da due colonne: nella colonna di sinistra la mansione svolta dal lavoratore sportivo, mentre nella colonna di destra il riferimento al regolamento tecnico della singola disciplina sportiva, così come previsto dall’art. 25 del D.Lgs. n. 36/2021.

Da notare che (i) non sono presenti gli elenchi di nove Federazioni Sportive Nazionali, quattro Discipline Sportive Associate e una Federazione Sportiva Paralimpica e che (ii) non vi sono elenchi da parte degli Enti di Promozione Sportiva.
Infatti, come previsto dal D. Lgs. 29 agosto 2023 n. 120, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 206 del 04/09/2023, che ha integrato l’art. 25 del D.lgs. n. 36/2021 con il comma 1-ter, “l’elenco è tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive”.

Gli Enti di Promozione Sportiva non rientravano quindi tra gli organismi sportivi che avrebbero dovuto inviare al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri tale elencazione.

In ogni caso, appare pacifico che le ASD/SSD affiliate agli Enti di Promozione Sportiva dovranno fare rifermento alla disciplina sportiva in concreto praticata. A titolo esemplificativo, un’ASD affiliata a CSEN che svolge la disciplina sportiva della pallacanestro farà riferimento alle mansioni riconosciute dalla FIP (Federazione Italiana Pallacanestro).

Si riepilogano inoltre le novità di interesse anche per il mondo sportivo dilettantistico dopo l’approvazione alla Camera della legge di conversione del DL 215/2023 (c.d. Milleproroghe).
Tassazione dei premi. Dal momento in cui entrerà in vigore la Legge di conversione al DL 215/2023, fino al 31.12.2024, le somme erogate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche non saranno soggette a ritenute alla fonte pari al 20% (articolo 30, comma 2, D.P.R. 600/1973) nel caso in cui l’importo complessivo corrisposto nel suddetto periodo non supererà la soglia di euro 300,00. Trattasi di un’esenzione temporanea, correlata a risultati agonistici occasionali e non reiterati e su cui applicare il cd. principio di cassa.

Dovrà essere chiarito se il beneficio coinvolgerà oltre che gli atleti, anche i tecnici/istruttori, nonché se, indipendentemente dall’ammontare, i relativi dati dovranno essere annotati all’interno del Registro Attività Sportive (RAS).
Esenzione Iva. Slittamento al 1° gennaio 2025 della modifica, introdotta dal DL 146/2021, agli articoli 4 e 10 del DPR 633/72.
Ricordiamo che i sodalizi sportivi dilettantistici, sia ASD che SSD, dal 17.08.2023, devono comunque attenersi alla nuova disciplina di esenzione Iva introdotta dall’articolo 36-bis del D.L. 75/2023.
Assemblee da remoto. Le riunioni virtuali, nate in piena emergenza epidemiologica da Covid-19, potranno ancora svolgersi da remoto fino al 30.04.2024.
Opzione ex Enpals. Con una sorta di “remissione in bonis” quei lavoratori iscritti alla gestione ex Enpals che, causa mancata opzione entro il 31.12.2023, sono automaticamente trasmigrati alla gestione separata Inps, avranno tempo fino al 30.06.2024 per valutare, in base alla propria specifica situazione, se mantenere il precedente regime o transitare nel nuovo.


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