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Esonero contributi previdenziali

Esonero contributi previdenziali per assunzioni dal 15 agosto 2020 al 31 dicembre 2020
(art. 6 Decreto Legge 104 del 14 agosto 2020)


Con la Circolare n 133 del 24 NOVEMBRE 2020, l’INPS ha fornito le indicazioni operative per fruire dell’esonero in oggetto, introdotto dall’art. 6 del Decreto Legge 104 del 14 agosto 2020.
L’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per un importo massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di 6 mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato.

RAPPORTI DI LAVORO INTERESSATI
L’agevolazione spetta per le
1. assunzioni a tempo indeterminato anche part-time
2. trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro,
avvenute tra il 15 agosto 2020 ed il 31 dicembre 2020.
Sono esclusi i contratti di apprendistato, di lavoro domestico e di lavoro intermittente.

REQUISITI DEI LAVORATORI
Il lavoratore non deve aver avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti l’assunzione presso il medesimo datore di lavoro.

CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL’AGEVOLAZIONE:
A. RISPETTO DELLE NORME POSTE A TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELL’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI
La fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006 di seguito elencate:
− regolarità nell’assolvimento degli obblighi di contribuzione previdenziale;
− assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;
− rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
B. RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE ex art 31 D.Lgs. 150/2015
a) Non deve trattarsi di assunzione effettuata per obbligo di legge o di contratto collettivo
b) Non deve essere violato il principio di precedenza alla riassunzione di altro lavoratore licenziato da rapporto a tempo indeterminato o da un rapporto a termine
c) Non devono esservi in atto sospensioni dal lavoro connesse a crisi o riorganizzazione aziendale (salvo che l’assunzione riguardi lavoratori con un diverso livello di inquadramento o in una diversa unità produttiva)
d) Non deve trattarsi di lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti da aziende con assetti proprietari coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume.

COMPABILITA’ CON ALTRE FORME DI INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE
L’incentivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE
L’incentivo va richiesto ad INPS tramite una domanda preliminare di ammissione all’incentivo sul Portale delle Agevolazioni (DL104-ES).
L’INPS verifica la disponibilità di risorse, calcola l’importo dell’incentivo spettante ed autorizza la fruizione dell’esonero.
In seguito all’autorizzazione il datore di lavoro potrà conguagliare gli importi nelle denunce contributive.


Per qualsiasi approfondimento in merito alla presente, si prega contattare la Dr.ssa Maria Giovanna Bighelli – 347.6322450.