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Circolare del 12 gennaio 2022

Comunicazione preventiva
LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

A seguito della conversione in legge del c.d. Decreto Fiscale (D.L. n. 146/2021) è stato introdotto nel nostro ordinamento un nuovo obbligo di comunicazione per l’impiego dei lavoratori autonomi occasionali decorrente dal 21 dicembre 2021.

Allo scopo di monitorare e contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, la disciplina prevede che l’avvio dell’attività dei prestatori di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222, Codice Civile, deve essere oggetto di una preventiva comunicazione all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, da parte del committente, da inviarsi a mezzo SMS o posta elettronica.
Con la nota 11 gennaio 2022, n. 29, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni per il corretto adempimento del nuovo obbligo.

Soggetti interessati

Il nuovo obbligo di comunicazione, essendo previsto all’interno dell’art. 14, D. Lgs. n. 81/2008, si applica esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori.
La disposizione interessa, lato lavoratori, tutti i lavoratori autonomi occasionali ovvero tutti coloro che sono inquadrabili nella disciplina codicistica dell’art. 2222 e che sono sottoposti, in
ragione dell’occasionalità della prestazione, al regime fiscale previsto dall’art. 67, comma 1, lett. l), D.P.R. n. 917/1986.

Restano, dunque, escluse eventuali ulteriori forme di prestazioni di lavoro e, in particolare:
· le collaborazioni coordinate e continuative,
· le prestazioni instaurate ai sensi e nelle forme dell’art. 54, D.L. n. 50/2017 (prestazioni occasionali c.d. voucher)
· le prestazioni intellettuali abituali disciplinate dall’art. 2229, Codice Civile (professioni intellettuali con soggetti iscritti ad Albi e con partita IVA), salvo che l’attività svolta non corrisponda a quella esercitata in regime di IVA.

Tempistiche di comunicazione

L’obbligo coinvolge tutti i rapporti di lavoro avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione normativa (21 dicembre 2021) o, se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della nota dell’ente.
Per i rapporti in essere ovvero per i rapporti cessati alla data di emanazione della nota in commento (11 gennaio 2022), considerata l’assenza di indicazioni ministeriali al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro il prossimo 18 gennaio 2022, compreso.
Per i rapporti iniziati a decorrere dall’11 gennaio 2022, la comunicazione andrà, invece, necessariamente effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoro autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

Modalità di comunicazione

Premesso che la norma prescrive, tra le modalità di comunicazione, le medesime regole vigenti per il lavoro intermittente, nelle more dell’aggiornamento dei sistemi informatici la comunicazione in trattazione potrà essere effettuata a mezzo e-mail agli specifici indirizzi di ciascun Ispettorato territoriale competente (in ragione del luogo dove si svolge la prestazione), il cui elenco è stato allegato alla predetta nota dell’11 gennaio 2022, n. 29 che trovate in allegato.
La comunicazione, che potrà essere inserita direttamente nel corpo dell’e-mail, senza necessità di alcun allegato, dovrà avere i seguenti contenuti minimi, senza i quali la stessa verrà considerata omessa:
· dati del committente e del prestatore;
· luogo della prestazione;
· sintetica descrizione dell’attività;
· l’ammontare del compenso, qualora stabilito al momento dell’incarico;
· data di inizio della prestazione e presumibile durata.

Nelle ipotesi in cui la prestazione richieda un arco temporale più ampio rispetto a quanto comunicato, dovrà essere effettuata una nuova comunicazione.
La comunicazione già trasmessa potrà essere annullata e/o modificata in qualunque momento, purché antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.

Sanzioni

Si rammenta che la violazione degli obblighi di comunicazione, ai sensi del comma 1, art. 14, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione, senza applicazione della procedura di diffida di cui all’art. 13, decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Eventuali errori nella comunicazione che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non potranno tradursi in una omissione della comunicazione.
Le sanzioni potranno essere più d’una ove gli obblighi di comunicazione omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche qualora il rapporto si protragga oltre il periodo indicato senza che si sia provveduto ad un’ulteriore comunicazione.


Per qualsiasi approfondimento in merito alla presente, si rimane a disposizione.
Cordiali saluti
Bighelli & Loda Associazione Professionale


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