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La sanatoria del CONI sul Registro ASD/SSD 2.0

La sanatoria del CONI sul Registro ASD/SSD 2.0: riflessioni a margine del primo anno di applicazione.


Con il comunicato emesso al termine della riunione del Consiglio Nazionale del 17/12/2019, il CONI ha approvato la sanatoria delle iscrizioni al Registro in corso di validità al 31 dicembre 2019 per il mancato caricamento dell’attività sportiva, inclusa quella didatticanonché per anomalie riferite esclusivamente agli anni 2018 e 2019, dei codici 450 [“L’organismo non ha inviato il presidente del consiglio societario”], 470 [“L’organismo non ha inviato almeno un tesserato”], 490 [“Nessuno degli organismi affilianti ha provveduto al caricamento dello statuto”] e 500 [il codice non esiste, il successivo codice 510 riguarda il caso in cui “Il rappresentante legale della società non coincide con il presidente del consiglio”] e che, per quanto concerne il possesso del requisito del riconoscimento del CONI ai fini del beneficio del 5 per mille per le annualità 2018 e 2019, restano validi gli atti e le decisioni già adottate dal CONI”.

Il CONI ha così preso ufficialmente posizione in ordine alle rilevanti problematiche e carenze emerse a livello di inserimento dei dati nel sistema informatico e quindi, il passaggio al “Registro CONI 2.0” di fatto è slittato di 12 mesi, con decorrenza quindi dal 1’ gennaio 2020.

Il comunicato offre lo spunto per alcune considerazioni sul primo anno di effettiva applicazione del nuovo registro CONI.

L’introduzione del Registro CONI 2.0 venne ufficializzata con una lettera in dirizzata ai sodalizi sportivi dal Presidente Giovanni Malagò caratterizzata da una forte enfasi sugli scopi del Registro CONI “2.0 finalizzato in particolare a “consentire al CONI di svolgere, con maggiore efficacia, il suo prezioso ruolo di unico ente certificatore, garantendo che solo le associazioni e società che svolgono attività sportiva dilettantistica possano usufruire dei benefici fiscali e previdenziali riservati allo sport dal legislatore”.

Il CONI ha così espresso ufficialmente l’intenzione di ampliare il raggio di azione con una sorta di “auto investitura” che non trova però alcun ulteriore supporto giuridico rispetto a quello portato dall’art 7 del Decreto-legge n. 136/2004 convertito in Legge n. 186/2004, disposizione che assegna al CONI il ruolo di unico organismo certificatore dell’effettiva attività sportiva svolta dai sodalizi sportivi1.

Sicché il CONI avrebbe assunto uno specifico compito di garante della natura sportiva del sodalizio sportivo in funzione del diritto ad usufruire dei benefici fiscali e previdenziali che la Legge riserva al mondo sportivo ed ai soggetti che ne fanno parte.

Lo stesso regolamento di funzionamento del Registro CONI 2.0 conferma nell’ambito delle premesse del documento in commento come le nuove disposizioni siano appunto finalizzate a porre al centro del sistema sportivo l’associazione/società sportiva e l’attività svolta dalla stessa nell’ambito dei programmi sportivi e di formazione approvati dagli organismi affilianti, semplificando contestualmente la fase di iscrizione al registro che prevede che siano direttamente gli organismi affilianti, e non più la singola associazione, ad effettuarla una volta conclusa la fase dell’affiliazione e del tesseramento.

Nel ricordare che il regolamento è stato adottato dal Consiglio Nazionale del CONI il 18 luglio 2017 con delibera n. 1574, la sua operatività – inizialmente fissata per il 1’ gennaio 2018 – è stata in concreto posticipata al 2019.

In merito ai requisiti per l’iscrizione dei sodalizi sportivi al Registro CONI 2.0 il regolamento prescrive testualmente che “l’iscrizione è riservata alle Associazioni/Società Sportive costituite ai sensi dell’art. 90 della Legge n. 289/2002, e succ. modif. che, oltre a quanto dettagliatamente indicato dalla norma, siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

… (omissis) …

e) svolgano comprovata attività sportiva e didattica nell’ambito istituzionale dell’Organismo sportivo di appartenenza”.

Le attività sportive così come quelle formative sono organizzate in via esclusiva dagli Organismi sportivi, per tali intendendosi le Federazioni Sportive, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva.

Le attività didattiche, al contrario, possono essere organizzate anche dalle Associazioni e Società Sportive, ma purtuttavia l’idoneità didattica deve essere espressamente vagliata ed autorizzata dall’Organismo Sportivo di affiliazione. L’idoneità dell’attività didattica richiede verosimilmente una codificazione da parte dell’Organismo Sportivo, chiamato ad approvare un regolamento “interno” che disciplini i requisiti minimi dell’attività didattica2: disciplina o specialità interessata, data di inizio, durata, tecnici ed assistenti interessati, luogo di svolgimento, destinatari, altri elementi di interesse.

All’esito dell’istruttoria l’Organismo sportivo dovrebbe rilasciare, in esito al positivo iter amministrativo, il codice identificativo dell’attività didattica delegata al fine del suo inserimento nel Registro CONI. Sul punto non si ha notizia di iniziative da parte degli Organismi Sportivi interessati.

L’idoneità dell’attività didattica organizzata dal sodalizio sportivo (ASD o SSD) ai fini del mantenimento dell’iscrizione nel Registro CONI richiede, in via preventiva, la risoluzione di un interrogativo di natura interpretativa.

La dottrina si è fin da subito interrogata sulla necessità per il sodalizio sportivo di svolgere sia l’attività sportiva sia l’attività didattica. In altri termini il dubbio è se il sodalizio sportivo sia chiamato a fornire dimostrazione dello svolgimento congiunto dell’attività sportiva e dell’attività didattica, così come declinate dal regolamento, ovvero possa limitarsi a dare prova dello svolgimento “solo” dell’una o dell’altra attività.

Differenza non di poco conto, considerato che molte realtà sportive svolgono solo attività didattica mentre altre (la parte prevalente) pone in essere esclusivamente l’attività sportiva.

Sul punto il CONI non ha mai ufficializzato alcuna istruzione, lasciando i sodalizi sportivi in una situazione di assoluta incertezza.

Con comunicato del 23 luglio 2019 la Giunta Nazionale del CONI ha informato di aver preso atto della “problematica che vede coinvolti alcuni Organismi Sportivi in conseguenza del tardivo rilascio – imputabile ai rispettivi fornitori informatici – degli idonei programmi tecnici. Stante le vigenti regole temporali di caricamento, per tali Organismi non è stato possibile inserire nella piattaforma del Registro, con decorrenza 01/01/2019, come previsto dal Regolamento di Funzionamento, tutti gli eventi sportivi, didattici, e formativi di pertinenza cui hanno partecipato i propri tesserati. Pertanto, la Giunta Nazionale aderendo alla proposta del competente ufficio, ha autorizzato la sospensione di alcuni vincoli di caricamento degli eventi che, con le peculiarità appresso indicate, saranno integralmente ripristinati a partire dal 01/10/2019, fermo restando che non può essere inserito un evento il cui range di data inizio/data fine sia superiore a 12 mesi e che un gara di un evento sportivo non può essere inserita se la data di svolgimento risulti antecedente la data di inizio dell’evento stesso:

  • Un evento non può essere inserito né modificato se, rispetto alla data della fine, siano trascorsi più di 30 giorni;
  • Una gara di un evento sportivo non può essere inserita se la data di svolgimento sia successiva a 30 giorni dalla data di fine dell’evento stesso;
  • Una gara di un evento sportivo non può essere inserita se la data di svolgimento sia precedente ai 30 giorni rispetto alla data del caricamento;
  • Non si possono più inserire i partecipanti ad una gara se, rispetto alla data di svolgimento, siano trascorsi più di 30 giorni”.

Sicché, fino allo scorso 30 settembre il CONI, al fine di esaudire le richieste di alcuni Organismi sportivi, già aveva riaperto i termini per la comunicazione degli eventi sportivi, didattici e formativi svoltisi dal primo gennaio 2019.

Sebbene l’iniziativa sia stata salutata con favore dal mondo sportivo, non può non osservarsi come si sia trattato di un’occasione persa per fare chiarezza sull’obbligo per il sodalizio di svolgere contestualmente attività sportiva e didattica.

La situazione venutasi a creare si presta ad un ulteriore considerazione frutto della mancanza di istruzioni operative sul riconoscimento dell’idoneità dell’attività didattica.

A tal proposito ipotizziamo che una ASD organizzi un corso di avviamento ad una specifica disciplina sportiva che, in osservanza delle disposizioni federali, non permette al giovane atleta, di accedere alle competizioni riconosciute dalla Federazione di appartenenza, se non al compimento di una determinata età. Si potrebbe fare l’esempio dello sci.

Se il corso non dovesse, per qualsiasi ragione, acquisire la “certificazione sportiva federale”, i corrispettivi riscossi dagli associati/tesserati per la partecipazione e frequenza del corso potrebbero assumere natura di proventi commerciali poiché non qualificabili tra le entrate istituzionali, quanto invece direttamente connesse alle istituzionali. Con la conseguenza che le somme incassate come quote di iscrizione ai corsi di sci dovrebbero essere soggette agli ordinari obblighi tributari (certificazione dei corrispettivi, addebito di Iva, imposizione diretta Ires e Irap), salvo il diritto di utilizzare il più favorevole regime di cui alla Legge n. 398/1991.

Verrebbe altresì messa in dubbio la possibilità di riconoscere agli istruttori e tecnici, a ristoro economico del loro impegno sportivo, le indennità e somme di cui all’art. 67, comma 1, lettera m del TUIR.

I sodalizi sportivi, pertanto, hanno tutto l’interesse di stimolare gli Organismi sportivi di riferimento ad adottare uno specifico regolamento sull’attività di avviamento allo sport, ed in particolare per la individuazione dei requisiti per l’omologazione dei corsi di avviamento organizzati direttamente dal sodalizio sportivo.

L’assegnazione di un codice per l’attività didattica viene così ad assumere primaria importanza, al pari del codice gara/competizione. A tale ultimo proposito merita di essere segnalato come alcuni Organismi sportivi non avrebbero implementato la sezione del registro con i dati relativi agli atleti tesserati che hanno partecipato a competizioni ufficiali.

La circostanza, se ancora persistente dopo la sanatoria concessa dal CONI e richiamata in precedenza, dovrebbe indurre il sodalizio ad adottare idonee iniziative per poter in futuro giustificare, nei confronti degli organi ispettivi (in primis l’Agenzia Entrate e l’Inps) l’assenza di informazioni sull’espletamento dell’attività sportiva, per tale intendendosi la partecipazione di propri atleti/tesserati a gare e competizioni organizzate dall’Organismo sportivo.

Si potrebbe a tal proposito ipotizzare l’inoltro di un invito, se non proprio una messa in mora, a mezzo raccomandata o PEC.

È auspicabile, considerata l’evidente complessità dello schema operativo illustrato, che il Legislatore delegato adotti efficaci strumenti di semplificazione nel contesto delle deleghe assegnate dalla Legge di Riforma dello Sport (Legge n. 86/2019).


  1. Per attività sportiva dilettantistica il riferimento è l’elenco delle discipline sportive definite con la delibera del CONI numero 1569 del maggio 2017.
  2. Allo stato attuale l’unica attività didattica riconosciuta dal Regolamento di funzionamento è rappresentata dai corsi di avviamento allo sport.

Articolo di Federico Loda